LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 27
 (Spedalizzazione domiciliare)
1. La spedalizzazione domiciliare è un servizio che garantisce l'effettuazione al domicilio dell'assistito di interventi diagnostici e terapeutici complessi, caratterizzati da un elevato contenuto sanitario, di tipo ospedaliero, e richiedenti un presidio assistenziale che copra l'intero arco delle 24 ore.
2. L'attivazione e la responsabilità del servizio di cui al comma 1 competono al presidio ospedaliero, che si raccorda, per il tramite del distretto con il medico di medicina generale e può avvalersi, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della collaborazione del personale del distretto.