LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 19
 (Azioni positive)
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con i Comuni, azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e di offrire opportunità di vita favorendo altresì il coinvolgimento delle famiglie, la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate dai Comuni singoli o associati, sulla base di appositi programmi definiti annualmente dalla Giunta regionale, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.