LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 14
 (Compiti delle associazioni e dei soggetti privati
appartenenti al settore del privato
sociale)
1. I soggetti privati operanti senza scopo di lucro per finalità di utilità sociale concorrono alla realizzazione della rete dei servizi previsti dalla presente legge, alle condizioni e con le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono la loro attività nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base dei rispettivi statuti; ad essi viene riconosciuta piena parità di diritti e di doveri rispetto ai soggetti pubblici che erogano analoghi servizi.
3. I soggetti di cui al comma 1 fanno parte della rete dei servizi di cui alla presente legge a seguito di appositi atti convenzionali stipulati con gli enti locali singoli o associati ovvero con le Aziende per i servizi sanitari, secondo le rispettive competenze o mandati.