LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 33
 (Abrogazioni)
1. L'articolo 23 della legge regionale 49/1993, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 20/1995, e come da ultimo modificato dall'articolo 48 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è abrogato a decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34
 (Norma transitoria)
1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 32 e in attesa di poter disporre di un sistema informativo regionale idoneo a fornire i dati sulla popolazione dei disabili di cui al medesimo comma, si tiene conto dell'incidenza di questi ultimi sulla generalità della popolazione, sulla base dei dati percentuali disponibili a livello nazionale.
Art. 35
 (Adeguamento procedure per interventi sanitari e socio-
assistenziali)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Per i progetti pervenuti al Nucleo dopo il 31 dicembre 1997, i termini di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995, iniziano a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'organo viene costituito in conformità a quanto disposto dal comma 1. Per i progetti pervenuti al Nucleo prima del 31 dicembre 1997, la cui documentazione risulti completa, la decorrenza dei predetti termini prosegue senza interruzione fino al loro esaurimento e trova applicazione il disposto del comma 8 del citato articolo 15 della legge regionale 37/1995.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
Art. 36
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.