LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

SEZIONE I
 INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 18
 (Iniziative e strumenti d'intervento)
1. Al fine di assicurare all'anziano condizioni di vita libera e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza, la Regione, anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nei diversi settori d'intervento, promuove e favorisce:
a) strategie preventive;
b) forme innovative di solidarietà;
c) contributi positivi di partecipazione sociale e iniziative di valorizzazione delle potenzialità degli anziani.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
a) promuove l' educazione sociale e sanitaria all'invecchiamento;
b) agevola l' accesso delle persone anziane all'informazione e ai servizi;
c) favorisce, tramite le Amministrazioni provinciali e sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale, forme di aggregazione sociale per gli anziani e apporti coordinati del volontariato;
d) promuove la costituzione di gruppi d'appoggio psico-terapeutico per soggetti anziani a rischio di dipendenza;
e) sostiene finanziariamente, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, ed anche mediante finalizzazioni determinate dalla Giunta regionale, interventi rivolti al mantenimento o al recupero dell'autosufficienza economica, a migliorare la fruibilità dell'abitazione, al coinvolgimento in attività socialmente utili;
f) contribuisce, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al superamento delle barriere architettoniche;
g) adotta le azioni positive di cui all' articolo 19 e le iniziative in materia edilizia di cui all'articolo 20.

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 19/2004
Art. 19
 (Azioni positive)
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con i Comuni, azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e di offrire opportunità di vita favorendo altresì il coinvolgimento delle famiglie, la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate dai Comuni singoli o associati, sulla base di appositi programmi definiti annualmente dalla Giunta regionale, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Art. 20
 (Interventi in materia di edilizia abitativa)
1. La Regione, allo scopo di prevenire l'emarginazione delle persone anziane ed evitare il loro sradicamento dall'ambiente di appartenenza, favorisce l'attuazione di interventi di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana. In particolare, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone anziane;
c) per incentivare interventi volti a dotare complessi residenziali di strutture destinate a servizi comuni fruibili dalle persone anziane.

2. La Regione assegna priorità, per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del comma 1, a progetti tesi a rispondere alle esigenze della popolazione anziana che siano caratterizzati dall'adozione, nell'eseguire le ristrutturazioni o nelle nuove costruzioni, di materiali e di criteri costruttivi propri della bioedilizia e particolarmente attenti al risparmio delle risorse energetiche e naturali, nonché dall'adozione di sistemi informatici che consentano il monitoraggio e la programmazione degli interventi di assistenza e di servizio.
Art. 21
 (Edilizia residenziale pubblica)
1. Per i medesimi fini di cui all'articolo 20, nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica, gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), riservano, nei bandi di concorso, una quota non inferiore al 5 per cento di alloggi di superficie utile inferiore a 60 mq. in favore di persone singole che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero di nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantacinquesimo anno di età. Detti alloggi devono essere individuati nell'ambito degli stabili privi di barriere architettoniche.
2. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1 avviene in base a una graduatoria speciale riservata esclusivamente agli anziani, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, con priorità ai residenti da almeno cinque anni nella regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Nell'ambito della gestione del patrimonio abitativo esistente, i medesimi soggetti di cui al comma 1 possono altresì concorrere annualmente per l'assegnazione di alloggi di risulta, fatto salvo il diritto di precedenza delle categorie di cui all'articolo 52 della legge regionale 75/1982. Nel caso di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 52, quarto comma, della legge regionale 75/1982.
4. Gli IACP individuano annualmente una quota di alloggi di risulta dotati di ascensori o situati ai piani bassi da assegnare in cambio ai propri inquilini anziani abitanti in piani alti senza ascensore o che chiedano di avvicinarsi ai parenti per averne l'assistenza o abitino in alloggi sovradimensionati e siano disposti a trasferirsi in alloggi di minori dimensioni. Il cambio viene concesso secondo le modalità indicate dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni e integrazioni e dal regolamento cambi di ogni singolo Istituto. I punteggi di selezione delle domande dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.
5. Nei complessi residenziali gestiti dagli IACP con alta incidenza di persone anziane, la Regione promuove accordi e convenzioni tra enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e le cooperative sociali, le associazioni e i soggetti privati senza scopo di lucro, al fine di dotare i complessi residenziali di servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
6. Per attuare le specifiche finalità di cui al comma 5, la Regione può promuovere e disciplinare, con provvedimento amministrativo, appositi progetti sperimentali.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007