LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

CAPO I
 OGGETTO, FINALITÀ, OBIETTIVI, DESTINATARI E SOGGETTI
Art. 1
 (Oggetto)
1. La presente legge detta norme per la tutela della salute e la promozione sociale delle persone anziane, nonché le conseguenti disposizioni in materia di pianificazione socio-sanitaria integrata.
Art. 2
 (Finalità)
1. Le presenti norme sono intese a favorire il riconoscimento ed il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute e la promozione e la valorizzazione del ruolo dell'anziano.
2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:
a) prevenendo il rischio di perdita dell'autonomia e dell'autosufficienza;
b) favorendo la permanenza dell' anziano nel proprio contesto familiare e sociale;
c) adeguando l' offerta di servizi e strutture, in particolare per i non autosufficienti;
d) attuando interventi che assicurino all'anziano e alla sua famiglia, nell'ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta.

3. Le presenti norme costituiscono altresì strumento di pianificazione socio-sanitaria integrata, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.
Art. 3
 (Obiettivi)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 sono perseguite, nell'ambito di una politica complessiva in favore della persona anziana, attraverso i seguenti obiettivi prioritari:
a) il riordino, in senso integrato, della normativa regionale in materia di tutela della salute degli anziani;
b) l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;
c) il perseguimento dell' omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse nel territorio regionale;
d) il coordinamento e l'integrazione degli interventi programmatici nei settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, della cultura e della formazione, al fine di favorire la promozione sociale della persona anziana e di prevenire il rischio di emarginazione;
e) la qualificazione delle prestazioni da attuarsi attraverso l'adozione e la diffusione di adeguate metodologie integrate di valutazione e programmazione assistenziale personalizzata, nonché mediante l'utilizzo di modelli operativi favorenti, specie nelle strutture di accoglimento, il processo di umanizzazione delle prestazioni;
f) la valorizzazione dell' attività formativa e di aggiornamento, specie quella favorente i processi di integrazione, rivolta al personale operante nei settori considerati nella presente legge, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
g) la valorizzazione del ruolo della famiglia come luogo privilegiato di accoglienza, cura e recupero;
h) il riconoscimento dell' apporto originale ed autonomo delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale e delle istituzioni del privato sociale, nonché degli altri soggetti privati che concorrono a realizzare le varie forme di intervento a favore delle persone anziane;
i) la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili;
l) l' istituzione dell' Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di rilevare e analizzare i bisogni complessivi della relativa fascia di popolazione onde consentire l'individuazione degli strumenti atti al loro soddisfacimento e la definizione del relativo fabbisogno.

Art. 4
 (Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli- Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.
2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, a valere su tutto il territorio regionale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2006
Art. 5
 (Soggetti degli interventi)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, concorrono, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa vigente, i seguenti soggetti:
a) la Regione;
b) i Comuni singoli e associati;
c) le Province;
d) le Aziende per i servizi sanitari;
e) le Aziende ospedaliere;
f) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
g) le Università;
h) i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;
i) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
l) le associazioni e le istituzioni del settore privato-sociale operanti con fini di solidarietà sociale, che erogano servizi e prestazioni assistenziali;
m) le organizzazioni di volontariato;
n) le strutture sanitarie private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
o) gli altri soggetti privati operanti nell' ambito delle finalità di cui alla presente legge.

2. Per il medesimo fine concorrono altresì, direttamente ovvero tramite le associazioni rappresentative, le famiglie e gli affidatari delle persone anziane nonché i singoli cittadini, che si attivano in tale campo volontariamente e senza fini di lucro.