LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni sono sede rappresentativa dei bisogni di tutela dei cittadini e sono titolari delle funzioni concernenti l'assistenza e l'integrazione sociale, che essi esercitano, in forma singola o associata, con le modalità previste dalla vigente normativa e sulla base delle determinazioni assunte dall'assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale 49/1996, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 32/1997.
2. Ferme restando le competenze in materia socio- assistenziale attribuite dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, in quanto compatibili con la presente legge, nelle specifiche materie oggetto di quest'ultima, i Comuni hanno in particolare il compito di:
a) partecipare, con la Regione, all'individuazione delle azioni positive previste all'articolo 19 e predisporre i relativi programmi attuativi, alla cui realizzazione altresì essi provvedono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e con il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 13, delle famiglie;
b) avviare le iniziative di propria competenza per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22;
c) prescegliere, per lo svolgimento delle attività connesse con l'attuazione degli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria disciplinati al capo III, sezione II, il modello istituzionale tra quelli individuati all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
d) intervenire, in sede di assemblea di cui al comma 1, nella programmazione e nella verifica degli interventi nelle materie ad alta integrazione di cui alla lettera b), con le modalità di cui all'articolo 40, comma 5, lettere a) e b bis), della legge regionale 49/1996, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 32/1997. Al riguardo, all'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale spetta in particolare:
1) deliberare, previo accordo con la competente Azienda per i servizi sanitari, il piano annuale degli interventi e dei servizi integrati da realizzare nell'area distrettuale, tramite il quale concorrere, in sede di definizione del piano annuale della medesima Azienda, alle specificazioni riferite al proprio ambito territoriale;
2) adottare il piano annuale di utilizzo delle risorse umane e finanziarie socio-assistenziali, in coerenza con le previsioni di cui al punto 1);
3) individuare, nell' ambito del medesimo piano di cui al punto 2), la componente sociale dell' Unità organizzativa di cui all' articolo 24 e dell' Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all' articolo 25, nonché quella per le attività di cui all'articolo 26;
4) individuare, nell' ambito del piano di cui al punto 1), i servizi socio-assistenziali erogabili in forma diretta, nonché quelli alla cui erogazione possono provvedere, in forma indiretta e secondo il principio di sussidiarietà, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ovvero le istituzioni e le associazioni afferenti al settore privato-sociale, nonché le organizzazioni del volontariato;
5) definire, in coerenza con il modello istituzionale prescelto e nel rispetto del piano annuale di utilizzo, gli atti formali finalizzati all'operatività del personale impegnato nei servizi e nelle attività di tipo integrato;
6) concorrere, per il tramite degli operatori indicati al punto 3), all'elaborazione dei programmi assistenziali personalizzati di cui all'articolo 25, nonché all'applicazione, allo sviluppo e all'evoluzione delle metodologie di valutazione multidimensionale;
7) definire le modalità per l' esercizio dell'attività di valutazione e verifica degli interventi, dei livelli di assistenza assicurati e del grado di efficienza dei servizi;
8) promuovere e organizzare, su indicazione della Regione ovvero a seguito di programmazione autonoma o di concerto con le Aziende per i servizi sanitari, attività di formazione e di aggiornamento a favore degli operatori coinvolti nel sistema dei servizi socio-sanitari integrati a favore delle persone anziane.

Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 2, L. R. 23/2004