LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 3
 (Obiettivi)
1. Le finalità di cui all'articolo 2 sono perseguite, nell'ambito di una politica complessiva in favore della persona anziana, attraverso i seguenti obiettivi prioritari:
a) il riordino, in senso integrato, della normativa regionale in materia di tutela della salute degli anziani;
b) l'istituzione e l'organizzazione di un qualificato sistema di servizi ad alta integrazione socio-sanitaria, in grado di rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane;
c) il perseguimento dell' omogeneità territoriale dell'offerta di servizi, con particolare riferimento all'assistenza residenziale per non autosufficienti, anche attraverso una omogenea ripartizione delle risorse nel territorio regionale;
d) il coordinamento e l'integrazione degli interventi programmatici nei settori della casa, dei trasporti, delle attività turistico-ricreative, della cultura e della formazione, al fine di favorire la promozione sociale della persona anziana e di prevenire il rischio di emarginazione;
e) la qualificazione delle prestazioni da attuarsi attraverso l'adozione e la diffusione di adeguate metodologie integrate di valutazione e programmazione assistenziale personalizzata, nonché mediante l'utilizzo di modelli operativi favorenti, specie nelle strutture di accoglimento, il processo di umanizzazione delle prestazioni;
f) la valorizzazione dell' attività formativa e di aggiornamento, specie quella favorente i processi di integrazione, rivolta al personale operante nei settori considerati nella presente legge, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
g) la valorizzazione del ruolo della famiglia come luogo privilegiato di accoglienza, cura e recupero;
h) il riconoscimento dell' apporto originale ed autonomo delle organizzazioni di volontariato e della cooperazione sociale e delle istituzioni del privato sociale, nonché degli altri soggetti privati che concorrono a realizzare le varie forme di intervento a favore delle persone anziane;
i) la razionalizzazione della spesa complessiva e la gestione coordinata delle risorse disponibili;
l) l' istituzione dell' Osservatorio regionale per l'anziano, avente il compito di rilevare e analizzare i bisogni complessivi della relativa fascia di popolazione onde consentire l'individuazione degli strumenti atti al loro soddisfacimento e la definizione del relativo fabbisogno.