LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/05/1998
Materia:
310.02 - Assistenza sociale
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 10
 (Compiti delle Aziende ospedaliere, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico
e delle Università)
1. Le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università esercitano le funzioni correlate ai loro fini istituzionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono al perseguimento degli obiettivi della presente legge attraverso:
a) gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d);
b) la costituzione di appositi coordinamenti aventi in particolare il compito di raccordarsi con il distretto di appartenenza dei pazienti al fine di garantire che le dimissioni degli stessi, in relazione ai bisogni riscontrati attraverso una congiunta valutazione multidimensionale intra ed extraospedaliera, avvengano senza pregiudizio, per la continuità assistenziale;
c) la predisposizione di modalità organizzative che agevolino l'accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
d) il coordinato utilizzo delle risorse del volontariato, nell'ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995.