LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

CAPO II
 Norme concernenti l'Istituto regionale per la formazione
professionale - IRFoP. Ulteriori modificazioni alla legge
regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 60
 (Patrimonio e spese dell'IRFoP)
1. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.
3. L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 63
 (Abrogazione dell'articolo 223 della legge regionale 7/1988.
Soppressione del Servizio tecnico-patrimoniale)
Art. 64
 (Abrogazione dell'articolo 225 della legge regionale 7/1988.
Soppressione del Servizio degli affari amministrativi e del
personale)
Art. 65
 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 64 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 1998.
Art. 66
 (Conclusione dei procedimenti in corso presso l'IRFoP)
1. L'Istituto regionale per la formazione professionale conclude, secondo la previgente normativa, i procedimenti relativi all'acquisizione di beni, forniture e servizi, nonché i procedimenti relativi ad interventi sul patrimonio immobiliare iniziati antecedentemente all'1 gennaio 1998.
Art. 66 bis
 (Subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti
attivi e passivi)
1. L'Amministrazione regionale subentra nei rapporti attivi e passivi non cessati dell'Istituto regionale per la formazione professionale, connessi alle attività non rientranti nelle competenze dell'Istituto ai sensi dei precedenti articoli.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 14/1998