LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/01/1998
Allegati:
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 69
 (Inquadramento nel ruolo unico regionale)
1. Il personale che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 514/1996, risulti in servizio alla data dell'1 gennaio 1997 presso gli Uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 514/1996, e che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto, purché formalmente assegnato agli uffici medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella B.
2. L'inquadramento ha effetto dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della facoltà di opzione di cui al comma 3 ed è riferito, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifica o di livello apportati, anche con effetto retroattivo, dall'Amministrazione di provenienza alla situazione giuridica ed economica del personale all'1 gennaio 1997. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
3. Il personale in servizio presso gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 514/1996, ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale che intenda esercitare tale diritto deve presentare apposita richiesta al Ministero di appartenenza, nonché, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al personale di cui al comma 1 spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Per la determinazione della quota di salario di riallineamento di cui al comma 4, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 49/1984, va sostituita dalla data del 31 dicembre 1992. Per la determinazione del maturato in godimento di cui all'articolo 26, primo comma, della legge regionale 49/1984 per << stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 >> si intende il trattamento economico in godimento alla data d'inquadramento di cui al comma 4, lettera a), e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale individuato in base ai valori vigenti alla data di inquadramento indicati all'articolo 3, comma 4, del contratto collettivo di lavoro della Regione Friuli- Venezia Giulia relativo al biennio economico 1994-1995 e al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 1 agosto 1997 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 dell'8 ottobre 1997. Al personale che viene inquadrato nella qualifica di dirigente per << stipendio iniziale >> si intende quello indicato dalla tabella B allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
6. Al personale inquadrato ai sensi del comma 1 viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 71 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44. Al fine dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 44/1988 per << maturato in godimento >> si intende lo stipendio attribuito alla data di inquadramento ai sensi del comma 4, detratto lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza vigente alla data di inquadramento. Al medesimo personale viene attribuito, a decorrere dalla data di inquadramento, a titolo di stipendio, il beneficio economico di cui all'articolo 1, comma 6, della legge regionale 1 aprile 1996, n. 19, con riferimento al servizio effettivo prestato nel biennio 1993- 1994 presso l'Amministrazione di provenienza.
7. Al personale di cui al comma 1, inquadrato nella qualifica di dirigente, compete, con effetto dalla data di inquadramento, l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 19/1996 e l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29.
8. Ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza in favore del personale inquadrato ai sensi del comma 1 trovano applicazione le norme contenute nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e nel DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché l'articolo unico della legge 6 febbraio 1973, n. 16.