LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6

Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/01/1997
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 è sostituito dal seguente: << In attesa del riordino delle Comunità montane, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è disposto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili, dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti soppressi sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alle foreste d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, di presa d'atto dell'inventario dei beni da trasferire e del rendiconto della gestione commissariale redatti, entro il 30 giugno 1997, dai Commissari liquidatori e dal Presidente del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna. >>.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono inseriti i seguenti:
<< 1 bis. In attuazione del comma 1 la consegna dei beni mobili ed immobili degli Enti soppressi avviene mediante processi verbali di consegna, sottoscritti dal Commissario liquidatore e dal rappresentante legale della Regione entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1. Detti processi verbali di consegna costituiscono titolo per le volturazioni catastali e le formalità pubblicitarie, al sensi del comma quarto dell'articolo 6 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
1 ter. Ad avvenuta sottoscrizione dei processi verbali di consegna cessano le funzioni dei Commissari liquidatori. >>.

3. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26/1993 sono abrogati.