Art. 75
(Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni
e norme transitorie)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.
3. Fino alla data prevista al comma 2, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:
a) dal Direttore regionale delle foreste;
b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;
c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli- Venezia Giulia, o da un suo delegato;
e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.
4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'
articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.