LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 1997, n. 33

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/11/1997
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Finanziamenti in vari settori di intervento regionale)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997, di cui lire 1.000 milioni da ripartire fra i soli Comuni capoluogo di provincia a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997 - 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate di lire 1.268 milioni e di lire 732 milioni accertate rispettivamente sui capitoli 1051 e 1070 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, i cui stanziamenti sono conseguentemente elevati di pari importo per l'anno 1997.
2. Gli stanziamenti dei capitoli 156, 180 e 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 300 milioni, di lire 1.500 milioni e di lire 1.200 milioni per l'anno 1997. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 157 del medesimo stato di previsione.
3. Lo stanziamento del capitolo 567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 50 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 550 del medesimo stato di previsione.
4. Gli stanziamenti dei capitoli 4745 e 4965 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 sono elevati rispettivamente di lire 400 milioni e di lire 200 milioni per l'anno 1997.
5. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, limitatamente alla sovvenzione a favore dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Pordenone, è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali - Sezione di Gorizia, un'assegnazione straordinaria di fondi nella misura massima di lire 20 milioni a carico del capitolo 4976 la cui denominazione viene così integrata: << e per l'attività dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli subnormali - Sezione di Gorizia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. All'onere complessivo di lire 950 milioni derivante dal commi 4, 5 e 6 si provvede per lire 850 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 4980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e per lire 100 milioni mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 705 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari a favore dei Comuni turistico-costieri della regione interessati dalle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 per interventi di riparazione dei danni subiti.
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa dei danni subiti e del preventivo di spesa degli interventi da realizzare. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8520 (2.1.232.3.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 alla Rubrica n. 31- programma 3.4.5 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - con la denominazione << Contributi straordinari ai Comuni turistico-costieri per interventi di riparazione dei danni subiti in conseguenza delle mareggiate abbattutesi sul loro territorio negli anni 1996 e 1997 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
11. Lo stanziamento del capitolo 400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1997.
12. All'onere complessivo di lire 600 milioni derivante dai commi 10 e 11 si provvede con la maggiore entrata accertata sul capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo.
13. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.
14. Per le finalità previste dal comma 13 lo stanziamento del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8920(partita n. 701 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio) del medesimo stato di previsione.
15. In sede di prima applicazione l'intervento di cui al comma 13 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A.
16. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ll), L. R. 10/2012