LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 37
 (Modifica ed integrazione all'articolo 11 della
legge regionale 20/1996)
1. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 20/1996, il termine ultimo inderogabile per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.
2. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 20/1996, le parole << Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 53/1981 >> sono sostituite dalle parole << Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, previa informativa alle Organizzazioni sindacali >>.