LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 20
1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, il periodo << ; in tal caso al medesimo spetta, limitatamente al periodo di servizio presso il gruppo, qualora rivesta qualifiche inferiori a quella di consigliere o equiparata, oltre al trattamento di cui al primo comma, la differenza tra il trattamento iniziale della qualifica funzionale di appartenenza o equiparata e quella iniziale della qualifica funzionale di consigliere >> è abrogato.
2. All'articolo 9 della legge regionale 52/1980 il terzo comma è abrogato.