LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 settembre 1997, n. 31

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/09/1997
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 15
 (Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato per gli uffici del Consiglio regionale)
1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico- amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.
2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.
3. Alle assunzioni del personale con qualifica di consigliere si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16.
4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.
5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 18/1996.
6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 10/2001