LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 1997, n. 23

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1997
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.05 - Personale regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
130.01 - Comuni e Province

Art. 18
 (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della
legge regionale 57/1971)
1. È elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.