LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Interventi a favore del settore commerciale
nei territori montani)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, ad integrazione dei fondi rischi, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, per la trasformazione delle esposizioni da breve a lungo termine sostenute dagli albergatori e dalle imprese commerciali e turistiche dei territori montani delle province di Udine e Pordenone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8157 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 15, L. R. 23/2002
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 34, L. R. 1/2007