LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1997, n. 10

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/04/1997
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 13
 (Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari)
1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza.
2.Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1, nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2.
5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi.
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.
18. Sull' immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
20. In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 28 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 1997 ai Comuni, loro Consorzi ed alle Aziende per i servizi sanitari che alla data del 30 novembre 1996 gestivano i servizi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della legge regionale 41/1996; detti enti sono autorizzati alla prosecuzione di tale attività al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed il mantenimento dei livelli di assistenza.
21. Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:
a) i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;
b) per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.
22. I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla legge 41/1996, a condizione che la Giunta regionale abbia previamente espresso parere favorevole sui programmi di attività degli enti concordati con tutti i soggetti istituzionali del territorio interessati.
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
24. L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a rl, con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
26. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disagiati.
27. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 22, comma 1, L. R. 23/1997
2Parole sostituite al comma 24 da art. 123, comma 1, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina del comma 9 da art. 52, comma 1, L. R. 9/1999
4Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000
5Comma 6 sostituito da art. 3, comma 20, L. R. 2/2000
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 72, L. R. 4/2001
9Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 8/2001
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
11Derogata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
12Integrata la disciplina del comma 2 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
13Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
14Integrata la disciplina del comma 4 da art. 12, comma 12, L. R. 13/2002
15Parole sostituite al comma 1 da art. 31, comma 1, L. R. 19/2006
16Parole aggiunte al comma 3 da art. 31, comma 2, L. R. 19/2006
17Comma 1 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
18Comma 2 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
19Comma 3 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
20Comma 4 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
21Comma 5 sostituito da art. 2, comma 13, L. R. 30/2007
22Comma 6 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
23Comma 7 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
24Comma 8 abrogato da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
25Comma 9 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
26Comma 10 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
27Comma 11 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
28Comma 12 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
29Comma 13 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
30Comma 14 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
31Comma 15 abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
32Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41) ed entra in vigore il 15/10/2009.
33Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 7, L. R. 24/2009
34Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 11/2011
35Comma 5 bis aggiunto da art. 8, comma 11, L. R. 11/2011
36Comma 5 bis sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 15/2014
37Comma 1 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
38Comma 2 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
39Comma 3 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
40Comma 4 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
41Comma 5 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
42Comma 5 bis abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
43Comma 1 sostituito da art. 9, comma 19, L. R. 20/2018
44Comma 1 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
45Comma 2 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
46Comma 3 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
47Comma 4 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
48Comma 5 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
49Comma 5 bis abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
50Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
51Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
52Comma 5 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.