LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
E NORME DI PROCEDURA
Art. 69 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 70
 (Sedi regionali)
(programma 0.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 28/1988, e integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75 - e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.500 milioni per l'anno 1996, lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998, di cui lire 25.000 milioni relativi agli anni 1997 e 1998 mediante contrazione di mutuo.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.500 milioni fa carico per la quota di lire 15.500 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. Sono revocate le quote di lire 10.000 milioni ciascuna autorizzate per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 29/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; è revocata la spesa di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 mediante contrazione di mutuo dall'articolo 156, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici regionali ed al fine di provvedere ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nella città di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare a sede degli uffici regionali ivi operanti.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 50.000 milioni relativi agli anni dal 1997 al 1999 mediante contrazione di mutuo.
6. Il predetto onere complessivo di lire 65.000 milioni fa carico per la quota di lire 15.000 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999 al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1999.
7. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 16.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 72 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 27, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 28, L. R. 2/2000
Art. 71
 (Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale
in località Cave del Predil
e Riofreddo nel Comune di Tarvisio)
(programma 1.4.1.)
1. In attesa del trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Cave del Predil in Comune di Tarvisio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e del trasferimento al Comune di Tarvisio del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Riofreddo, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 44/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese derivanti dalla gestione di detto patrimonio civile, nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio già industriale e minerario di proprietà regionale in località Cave del Predil e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 11, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 14, L. R. 14/1998
Art. 72
 (Interventi per la definizione dei contenziosi gravanti
sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi per gli
uffici di economia e bonifica montana)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/1994, e per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione di contenziosi gravanti sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Nel testo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/1995, la locuzione << 31 dicembre 1995 >> è sostituita con la locuzione << 30 giugno 1996 >>.
6. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/1990.
7. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8/1995, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 73
 (Sistema informativo del libro fondiario)
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 159, comma 1 della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 74
 (Attuazione del programma comunitario << Perifra >>)
(programma 2.5.3.)
l. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto finalizzato allo sviluppo di nuove imprese, anche attraverso il recupero ed il riutilizzo di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo, approvato dalla competente Direzione generale della Commissione dell'Unione europea nell'ambito del programma di azione comunitaria denominato << Perifra >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, in quanto individuata come soggetto attuatore da parte dell'organismo comunitario, un finanziamento straordinario di lire 850 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma l è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 7865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia del lavoro è tenuta a restituire all'Amministrazione regionale le somme erogate ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale 50/1993, nell'ammontare di lire 850 milioni, entro il 31 marzo 1996.
6. Il rientro delle somme di cui al comma 5 è previsto per pari importo sul capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
Art. 75
 (Piani comunali degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 49/1993, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 76
 (Orientamento dei volontari e interventi
di solidarietà internazionale)
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi di solidarietà internazionale del Fondo regionale di cui all'articolo 52 della legge regionale 30/1992, come individuati dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1/1993 e dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 77
 (Conferimento straordinario al Fondo regionale
per la protezione civile per interventi
nel settore ambientale)
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 78
 (Manifestazioni per il ventesimo anniversario
degli eventi sismici del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del ventesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 79
 (Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della legge regionale 10/1984)
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1984, nell'importo di lire 9.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 80
 (Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 2
della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 7)
1. L'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 7 dispiega i propri effetti a decorrere dal 31 dicembre 1995.