LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 59

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 12 da art. 35, comma 6, L. R. 31/1996
2Comma 12 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 28/1999
3Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 2, L. R. 28/1999
4Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 60
 (Interventi a favore dell'artigianato
finanziati con fondi statali)
(programmi 3.5.1. e 0.7.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 1.856 milioni al "Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane" istituito con legge regionale 28/1992, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.856 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 1.856 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 1.300 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 162 della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocata la spesa di lire 556 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 165, comma 20, della legge regionale 5/1994 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 61
 (Interventi a favore della cooperazione sociale)
(programmi 2.5.3. e 3.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale 7/92, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1996, di lire 300 milioni per l'anno 1997 e di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.