LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 53
 (Consorzio garanzia fidi
fra piccole e medie imprese industriali)
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 54
 (Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari
per interventi a sostegno degli investimenti industriali)
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 26 giugno 1995 n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 8.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni fa carico al capitolo 1664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 e lire 5.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dal Capo III della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 55
 (Sottoscrizioni di nuove azioni dell'Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna SpA)
(programma 0.7.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 50/1993, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 56
 (Interventi infrastrutturali, promozionali
e per l'innovazione a servizio del settore industriale)
(programmi 3.2.3. e 0.7.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 14/1994, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 57
 (Interventi promozionali e per l'innovazione
a servizio del settore industriale)
(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 2/1992, e modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 2/1992, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dagli articoli 17 e 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3/1993, della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984, e come integrato dall'articolo 219, comma 1 della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.485 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992 di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982, e dell'articolo 10 della legge 10/1991.
12. Il predetto onere di lire 2.485 milioni fa carico al capitolo 7481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 2/1992, e modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1993, e dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 8/1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998.
16. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 46/1988 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 58
 (Interventi nel settore industriale
finanziati con fondi statali)
(programmi 3.2.3., 0.7.2. e 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, la spesa complessiva di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e lire 46.408 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 151, comma 2, della legge regionale 8/1995, è ridotta di complessive lire 3.630 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.260 milioni per l'anno 1996 e lire 2.370 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Corrispondentemente è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, iscritta sul capitolo 170 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 2.700 milioni e lire 9.100 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 2.760 milioni, suddivise in ragione di lire 927 milioni per l'anno 1996 e lire 1.833 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 300 milioni e di lire 900 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 5, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 300 milioni, suddivise in ragione di lire 93 milioni per l'anno 1996 e lire 207 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Corrispondentemente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 è prevista la riduzione di pari importo complessivo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991, iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.