LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 47
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
e miglioramento fondiario ed aziendale)
(programmi 3.1.1. e 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 800 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2025.
7. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, come integrata dall'articolo 19 della legge regionale 58/1975, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, dagli articoli 3 e 11 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 500 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2027.
15. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2027 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 321.500.000 per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, delle quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982.
18. Il predetto onere di lire 321.500.000 fa carico al capitolo 6436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 48
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 18/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 55/1972, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 49
 (Interventi contributivi a servizio dell'agricoltura)
(programmi 0.7.2., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7. e 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 3, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
12. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 250 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000.
15. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1996.
20. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. 
( ABROGATO )
(1)
24. 
( ABROGATO )
(2)
25. 
( ABROGATO )
(3)
26. 
( ABROGATO )
(4)
27. 
( ABROGATO )
(5)
28. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
29. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
30. È revocata la spesa complessiva di lire 30 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata rispettivamente dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 5/1994 e dall'articolo 112, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
31. 
( ABROGATO )
(6)
32. 
( ABROGATO )
(7)
33. 
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 58/1975, dall'articolo 3 della legge regionale 48/1978, dall'articolo 13 della legge regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.
8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.
9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.
10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.
11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.
11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.
12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 752/1986, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1996.
15. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
17. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 11 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 9 sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Comma 11 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
Art. 51
 (Colture pregiate)
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocato il limite di impegno di lire 230 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 14/1994, a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13/1988, relativamente alla concessione dei contributi sugli interessi dei mutui, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 350 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
8. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/1988, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 e dall'articolo 23 della legge regionale 20/1992, è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l'anno 1996.
11. Il predetto onere di lire 380 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52
 (Avversità atmosferiche)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 215 milioni fa carico al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.