LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 32
 (Intervento straordinario per la riqualificazione della
rete ospedaliera e l'abbattimento degli indici
di spedalizzazione)
(programma 2.1.1.)
1. Nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale previsto, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12 e 27 febbraio 1995, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente per l'attuazione del primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 22 della legge regionale 13/1995.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie derivanti in particolare:
a) dalle azioni tendenti all'abbattimento degli indici di spedalizzazione ed al contestuale potenziamento dei servizi territoriali, al fine di fornire risposte adeguate alla domanda sanitaria non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extraospedaliere, in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
b) dalle azioni di riqualificazione della rete ospedaliera tendenti al migliore e più efficace trattamento delle patologie acute nelle strutture ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali.

3. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1996 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 60.000 milioni fa carico al capitolo 4374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 33
 (Strutture sanitarie ed ospedaliere)
(programma 2.1.2.)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 3/1990, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento concernenti le strutture sanitarie ed ospedaliere, la Giunta regionale determina annualmente le quote da destinare alle diverse finalità previste dal comma 1 e dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dal comma 4.
5 bis. La quota di fondi destinata agli interventi di potenziamento e rinnovo della dotazione strumentale assegnata alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Policlinico universitario di Udine, nonché all'Agenzia regionale della sanità viene erogata, in via di anticipazione sino all'ottanta per cento del finanziamento concesso, sulla base dei programmi di utilizzo formulati dagli enti ed approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
5 ter. La predisposizione da parte degli enti dei programmi di utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti concessi per gli interventi di cui al comma 5 bis, alla quale è subordinata l'erogazione del saldo, ha luogo con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. >>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990, come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 72.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
3. Il predetto onere complessivo di lire 62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1998, fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
5. È revocata la spesa di lire 58.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata per due quote di lire 30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della legge regionale 8/1995, e ridotta di lire 2.000 milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, associazioni ed istituzioni convenzionati con il Servizio sanitario regionale, operanti per il recupero e il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, contributi in conto capitale fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture di accoglimento.
9. Le domande per accedere ai contributi regionali di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente, associazione o istituzione richiedente;
b) progetto di massima;
c) relazione tecnica illustrativa contenente il quadro economico della spesa prevista.

10. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012
Art. 34
 (Strutture sanitarie e ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 3/1990, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 35
 (Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 5/1994 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.
6. La sovvenzione di cui al comma 5 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità di aggiornamento professionale del personale veterinario del Servizio sanitario regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. In attesa della stipula di specifici protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria - secondo le modalità della programmazione sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, lo stanziamento è assegnato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 dell'Alto Friuli, per il finanziamento della convenzione già esistente con l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria.
10. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 36
 (Strutture socio-assistenziali)
(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 39/1995, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1998.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1997;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006;
c) lire 2.500 milioni per l'anno 2007.

7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per il completamento della ristrutturazione dell'Istituto.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986, come da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995.
12. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 9 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.
14. Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo 4872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 37
 (Strutture socio-assistenziali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.2.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 38
 (Incentivazioni per l'assistenza in famiglia
di anziani e non autosufficienti)
(programma 2.2.1.)
1. I Comuni che, pur avendo presentato nei termini le relative domande, e non compresi per l'anno 1995 nel riparto dei contributi effettuato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, possono essere ammessi ai contributi medesimi per il 1995 previa presentazione di programmi graduati in conformità al disposto del suddetto articolo 23 della legge regionale 49/93.
2. Per l'ottenimento dei contributi, i Comuni, tramite l'ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite nuove istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 39
 (Interventi per l'assistenza alle persone handicappate)
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap ed al fine di favorire l'attuazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 5/1994, e sottoscritto dai soggetti pubblici interessati il 5 giugno 1995, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sostiene per l'anno 1996, con le sovvenzioni di cui al presente articolo, i servizi gestiti dai Consorzi fra enti locali delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli enti locali della provincia di Trieste.
2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono riferite alle seguenti attività:
a) attività integrative a valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico;
b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap ultraquattordicenni;
c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
d) centri residenziali per gravi e gravissimi;
e) servizi per l'inserimento lavorativo.

3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata dalle Aziende per i servizi sanitari, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di cui al comma 1.
4. Il riparto delle sovvenzioni da assegnare a ciascun Ente è effettuato per il 90 per cento in base alla spesa attestata per l'anno 1995 e per il restante 10 per cento in base ai programmi di attività. Gli enti devono trasmettere la relativa documentazione entro il 30 marzo 1996.
5. Al fine di consentire agli enti la gestione dei servizi continuativi è disposta la concessione e l'erogazione di un importo pari al 50 per cento di quello complessivamente erogato nell'esercizio 1995 ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 8/1995, quale anticipazione del finanziamento complessivo da assegnare secondo i criteri di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 16.000 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 3.900 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
11. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, L. R. 41/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELLO SPORT
Art. 40
 (Interventi per l'istruzione scolastica)
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 8/1995, nonché dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere i) e l), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5035 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1997 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
10. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 41
 (Interventi a sostegno di istituzioni ed
attività culturali e scientifiche)
(programmi 2.3.3., 2.4.2., 2.4.3. e 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 8/1985 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della legge regionale 1/1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
12. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5339 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
17. 
( ABROGATO )
(1)
18. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
19. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
21. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 6, comma 24, L. R. 4/1999
2Comma 13 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
3Comma 14 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
4Comma 15 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
Art. 42
 (Tutela dei beni artistici e storici)
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 43
 (Tutela del patrimonio storico-artistico regionale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 2.4.1.)
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere finanziamenti e contributi per gli interventi di restauro e manutenzione degli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico della Regione, previsti nel programma approvato dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono assegnati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono concessi con le modalità previste dal Titolo II della legge regionale 60/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In considerazione del particolare interesse pubblico all'esecuzione delle opere programmate, nella commisurazione dei contributi si applica il terzo comma dell'articolo 41 della legge regionale 60/1976, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.695.740.414 per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.695.740.414 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 3060 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 1500 - lire 2.868 milioni;
c) capitolo 5197 - lire 1.827.740.414.

6. Corrispondentemente sul capitolo 339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è prevista per l'anno 1996 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 537/1993, per le finalità di cui alla legge 292/1968.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 46, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 44
 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali,
artistiche e sportive della minoranza slovena
finanziati con fondi ex articolo 14, comma 1,
della legge 19/1991, come prorogato con
l'articolo 1, comma 2, della legge
13 luglio 1995, n. 295)
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall'articolo 36 della legge regionale 25/1985 e modificata dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, limitatamente agli interventi a favore della minoranza slovena, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei quali 800 milioni a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno Slovensko Gledalisce.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico per lire 200 milioni al capitolo 5417 e per lire 1.600 milioni al capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
12. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
14. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.550 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
18. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 5421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 46/1991, che si intendono estese anche alla scuola elementare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
20. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
22. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
24. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
25. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
26. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 5414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
27. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
28. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Per le finalità previste dall'articolo 167, commi 19 e 20, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
30. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 45
 (Centri di formazione professionale)
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 4/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 46
 (Interventi a sostegno delle attività sportive)
(programma 2.4.5.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23/1993.
6. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.