LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 11 da art. 17, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
 (Interventi nel settore dei porti)
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 22/1987, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1997;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2011;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2012.

5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 22/1987, come integrato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010