LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
Art. 19
 (Edilizia abitativa)
(programmi 1.4.1. e 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Il limite di impegno di lire 20.000 milioni, autorizzato per l'anno 1996 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotto di lire 9.900 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocato il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015 dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
7. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In relazione ai minori rientri previsti per gli anni 1996 e 1997 ed agli ulteriori rientri previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è disposto quanto segue:
a) la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta dell'importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;
b) per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

10. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 16.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
11. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, e in considerazione di quanto disposto al comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 6.000 milioni nell'anno 1998, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e dall'articolo 94 - come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993 - della legge regionale 75/1982, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 385 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 385 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
14. L'onere di lire 1.155 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2012.
18. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato per gli anni dal 1988 al 1997 dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è ridotto dell'importo complessivo di lire 2.820 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 20 è prevista la riduzione dell'assegnazione dello Stato disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 546, dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, per gli interventi di ricostruzione, di sviluppo economico e sociale e di rinascita del Friuli-Venezia Giulia, iscritta sul capitolo 653 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, nella misura complessiva di lire 2.820 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997.
Art. 20
 (Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani)
(programmi 1.4.2. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 300 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e 15, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 7.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 2.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1998, il limite di impegno di lire 300 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
12. L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.333 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate o restituite dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 8 della legge 10/1991.
15. Il predetto onere di lire 3.333 milioni fa carico al capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. 
( ABROGATO )
(1)
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
22. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
23. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
24. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 250 milioni.
25. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007.
26. L'onere di lire 250 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
27. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 21
 (Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con mutuo)
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 22
 (Edilizia pubblica e di pubblico interesse)
(programmi 1.4.3. e 1.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 56 , comma 8, della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
4. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 34/1987, dall'articolo 99 della legge regionale 3/1990, e dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 600 milioni per l'anno 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1996, un limite di impegno di lire 300 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
10. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.