LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 13
 (Cartografia tecnica regionale)
(programmi 0.5.2. , 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 63/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 63/1991, come definiti dal progetto generale del sistema cartografico regionale, per la realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l'accesso alle stesse, ivi comprese le spese per l'allestimento di locali e di impianti, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strumentazione.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988 n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 14
 (Opere e interventi a servizio del territorio)
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,
1.1.2. e 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e integrato dall'articolo 195 della legge regionale 5/1994, nonché per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 34, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1996 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 2.200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 41/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
15. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. È revocata la spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 18.494.117.006 per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 18.494.117.006 fa carico al capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
20. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
21. Per le finalità previste dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 4.050 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 4.050 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
24. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
25. È revocato il limite d'impegno di lire 350 milioni autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003 dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
26. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 350 milioni.
27. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
28. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
30. In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento idrico del Comune di Paularo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica dell'acquedotto nonché per le opere di presa e manufatti annessi dell'acquedotto comunale.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo trovano applicazione gli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
33. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
34. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.
35. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
36. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976 n. 68, come sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
37. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
38. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 28/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
39. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
40. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
41. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 15
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1995, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 42/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997.
7. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999
Art. 16
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 22/1982, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 38/1995, e dall'articolo 2 della legge regionale 54/1985, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 17
 (Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale)
(programmi 1.3.2., 1.3.3 e 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11, della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1996, dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 5/1994, e per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1997, dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3), e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 46, comma 6, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
11. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
15. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 22/1982, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3/1991, e dall'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1993, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
20. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
21. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, come modificato ed interpretato dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 e per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
22. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
23. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 65/1976, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
24. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
25. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996, come autorizzata dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale 5/1994 e ridotta dall'articolo 41, comma 9, della legge regionale 8/1995, è ulteriormente ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
26. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 65/1976 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
27. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
28. Per completare l'attuazione del << Progetto viabilità di servizio forestale, zona ceduo, nelle province di Udine e Pordenone >> finanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 558.982.913. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 558.982.913 per l'anno 1996.
29. Il predetto onere di lire 558.982.913 fa carico al capitolo 2886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
30. Per la liquidazione delle perizie di revisione dei prezzi contrattuali derivanti dall'esecuzione - nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9, della legge regionale 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni - delle strade forestali previste dai programmi finanziati dal Fondo investimenti e occupazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 aprile 1983, n. 130, e dell'articolo 37 della legge 730/1983, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1996.
31. Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al capitolo 2887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
32. 
( ABROGATO )
(1)
33. 
( ABROGATO )
(2)
34. 
( ABROGATO )
(3)
35. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
 (Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.3.2. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dal RD 215/1933 e dalla legge regionale 55/1972, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 149, comma 7, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 2/1989, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
Art. 19
 (Edilizia abitativa)
(programmi 1.4.1. e 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Il limite di impegno di lire 20.000 milioni, autorizzato per l'anno 1996 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotto di lire 9.900 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocato il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015 dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
7. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In relazione ai minori rientri previsti per gli anni 1996 e 1997 ed agli ulteriori rientri previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è disposto quanto segue:
a) la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta dell'importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;
b) per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

10. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 16.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
11. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, e in considerazione di quanto disposto al comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 6.000 milioni nell'anno 1998, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e dall'articolo 94 - come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993 - della legge regionale 75/1982, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 385 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 385 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
14. L'onere di lire 1.155 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2012.
18. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato per gli anni dal 1988 al 1997 dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è ridotto dell'importo complessivo di lire 2.820 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 20 è prevista la riduzione dell'assegnazione dello Stato disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 546, dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, per gli interventi di ricostruzione, di sviluppo economico e sociale e di rinascita del Friuli-Venezia Giulia, iscritta sul capitolo 653 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, nella misura complessiva di lire 2.820 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997.
Art. 20
 (Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani)
(programmi 1.4.2. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 300 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e 15, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 7.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 2.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1998, il limite di impegno di lire 300 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
12. L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.333 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate o restituite dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 8 della legge 10/1991.
15. Il predetto onere di lire 3.333 milioni fa carico al capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. 
( ABROGATO )
(1)
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
22. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
23. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
24. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 250 milioni.
25. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007.
26. L'onere di lire 250 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
27. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 21
 (Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con mutuo)
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 22
 (Edilizia pubblica e di pubblico interesse)
(programmi 1.4.3. e 1.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 56 , comma 8, della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
4. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 34/1987, dall'articolo 99 della legge regionale 3/1990, e dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 600 milioni per l'anno 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1996, un limite di impegno di lire 300 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
10. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 9 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 11 da art. 17, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
 (Interventi nel settore dei porti)
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 22/1987, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1997;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2011;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2012.

5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 22/1987, come integrato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010