LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI
AUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI
Art. 1
 (Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia
ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10)
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1996, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1996, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 34.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 68.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

Art. 2
 (Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
 (Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 4
 (Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale, in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzata a concedere assegnazioni straordinarie per favorire le convenzioni tra Comuni nelle forme di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina in via preventiva la misura e le modalità di concessione ed erogazione delle assegnazioni straordinarie, attenendosi ai seguenti criteri:
a) dimensione demografica dell'ente locale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo le forme di collaborazione tra piccoli Comuni, fermo restando che per i Comuni sino a 5.000 abitanti la misura dell' assegnazione straordinaria deve essere più elevata;
b) durata della convenzione: in particolare le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate al periodo di vigenza delle convenzioni;
c) entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma collaborativa.

3. 
( ABROGATO )
(5)
4. Le domande per l'ottenimento delle assegnazioni straordinarie di cui al comma 1, eventualmente comprensive degli studi di fattibilità per l'ottenimento di migliori condizioni di gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dai Comuni interessati o da altro soggetto pubblico da essi formalmente delegato e già istituito, corredate della documentazione specificata dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 6
 (Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
relativi all'anno 1996)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni, di cui lire 1.800 milioni ad integrazione del contributo già concesso per le spese correnti relative all'anno 1995 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, e lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1996.
2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 39/1995.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per lire 1.800 milioni al capitolo 961 e per lire 3.500 milioni al capitolo 959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7 tra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;
b) per metà in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 7
 (Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento
degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, e modificato dal comma 9, relativamente agli interventi a favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1995, come da ultimo modificato dal comma 9, per gli anni successivi al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.
11. Sono ammesse al riparto dei finanziamenti disposti dai commi 9 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 8/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora impegnati al 31 dicembre 1995, le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, nonché le domande presentate ai sensi del comma 10 relativamente ai mutui il cui ammortamento decorra dal 1996.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 10 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000
CAPO III
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 8
 (Accordi di programma)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è autorizzata la spesa di lire 779.500.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 779.500.000 fa carico al capitolo 912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 19.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. L' Amministrazione regionale, nell' ambito di un accordo di programma stipulato ai sensi della legge 142/1990, è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per interventi di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili, della viabilità e dell'area verde del comprensorio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. L'erogazione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. La Giunta regionale determina, in via preventiva, la misura e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, attenendosi al criterio di dare opportuno completamento alle opere iniziate ed a quelle immediatamente cantierabili.
Art. 9
 (Viabilità comunale)
(programma 1.5.1)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento di opere di viabilità comunale già assistite da finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 39/1991.
2. Sono ammissibili a finanziamento, previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, le spese generali, di collaudo e per revisione prezzi nelle aliquote e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
3. La concessione e l'erogazione del finanziamento avvengono in un'unica soluzione su presentazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti di apposita istanza da parte del Comune di Pordenone, corredata della deliberazione comprovante le maggiori spese da sostenere. Nel decreto di concessione vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 10
 (Accordi di programma. Interventi
finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 19.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.