LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Accordi di programma)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è autorizzata la spesa di lire 779.500.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 779.500.000 fa carico al capitolo 912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 19.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. L' Amministrazione regionale, nell' ambito di un accordo di programma stipulato ai sensi della legge 142/1990, è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per interventi di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili, della viabilità e dell'area verde del comprensorio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. L'erogazione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. La Giunta regionale determina, in via preventiva, la misura e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, attenendosi al criterio di dare opportuno completamento alle opere iniziate ed a quelle immediatamente cantierabili.