LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 76
 (Orientamento dei volontari e interventi
di solidarietà internazionale)
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi di solidarietà internazionale del Fondo regionale di cui all'articolo 52 della legge regionale 30/1992, come individuati dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1/1993 e dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.