LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 73
 (Sistema informativo del libro fondiario)
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 159, comma 1 della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.