LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 70
 (Sedi regionali)
(programma 0.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 28/1988, e integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75 - e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.500 milioni per l'anno 1996, lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998, di cui lire 25.000 milioni relativi agli anni 1997 e 1998 mediante contrazione di mutuo.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.500 milioni fa carico per la quota di lire 15.500 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. Sono revocate le quote di lire 10.000 milioni ciascuna autorizzate per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 29/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; è revocata la spesa di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 mediante contrazione di mutuo dall'articolo 156, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici regionali ed al fine di provvedere ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nella città di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare a sede degli uffici regionali ivi operanti.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 50.000 milioni relativi agli anni dal 1997 al 1999 mediante contrazione di mutuo.
6. Il predetto onere complessivo di lire 65.000 milioni fa carico per la quota di lire 15.000 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999 al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1999.
7. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 16.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 72 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 27, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 28, L. R. 2/2000