LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 67
 (Attuazione dell'obiettivo 5A previsto dall'articolo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Regolamento (CEE) n.
867/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale 39/1995, la spesa di lire 168.894.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 168.894.000 per l'anno 1996 fa carico al capitolo 3070 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. La spesa di lire 825 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 518.414.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3071 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La spesa di lire 990 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera a), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 464.423.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3072 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Corrispondentemente alle riduzioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 sono previste le riduzioni di pari importo delle assegnazioni dello Stato e della Unione europea, iscritte rispettivamente sui capitoli 190 e 191 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, per l'attuazione dell'obiettivo 5A di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, relativamente agli interventi di cui al Regolamento (CEE) n. 867/1990.