LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 63
 (Interventi a favore del settore turistico)
(programmi 3.4.3., 3.4.5. e 0.7.2.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 139, commi 1 e rispettivamente 2, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 47/1991, dall'articolo 133, della legge regionale 4/1992, nonché dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 156 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come aggiunta dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità indicate all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 250 milioni.
12. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui finanziabili con il comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 1.200 milioni.
13. Gli interventi di cui ai commi 11 e 12 sono attuati con le modalità previste dall'articolo 144 della legge regionale 8/1995.
14. Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il comma 11 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
15. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 8168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 12 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un finanziamento di lire 100 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento di accompagnatori turistici e guide turistiche di cui alla legge regionale 29 dicembre 1982, n. 88, e successive modifiche, nonché per corsi di formazione di guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modifiche.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è condizionato alla stipulazione, da parte dell'Università degli Studi di Trieste, di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale. La convenzione è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore al commercio e turismo.
20. Il finanziamento di cui al comma 18 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 19, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che ne dispone la concessione.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.