Art. 63
(Interventi a favore del settore turistico)
(programmi 3.4.3., 3.4.5. e 0.7.2.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 139, commi 1 e rispettivamente 2, della
legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui finanziabili con il comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 1.200 milioni.
14. Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il comma 11 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
15. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 8168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 12 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un finanziamento di lire 100 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento di accompagnatori turistici e guide turistiche di cui alla
legge regionale 29 dicembre 1982, n. 88, e successive modifiche, nonché per corsi di formazione di guide naturalistiche di cui alla
legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modifiche.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è condizionato alla stipulazione, da parte dell'Università degli Studi di Trieste, di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale. La convenzione è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore al commercio e turismo.
20. Il finanziamento di cui al comma 18 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 19, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che ne dispone la concessione.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.