LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 62
 (Interventi a favore del settore commerciale)
(programmi 3.4.1. e 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e un limite d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 e lire 500 milioni per l'anno 2006.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1996.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 8305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.