LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 (Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
relativi all'anno 1996)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni, di cui lire 1.800 milioni ad integrazione del contributo già concesso per le spese correnti relative all'anno 1995 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, e lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1996.
2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 39/1995.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per lire 1.800 milioni al capitolo 961 e per lire 3.500 milioni al capitolo 959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7 tra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;
b) per metà in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.