LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 53
 (Consorzio garanzia fidi
fra piccole e medie imprese industriali)
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.