Art. 51
(Colture pregiate)
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocato il limite di impegno di lire 230 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 14/1994, a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'
articolo 2 della legge regionale 13/1988, relativamente alla concessione dei contributi sugli interessi dei mutui, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 350 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
8. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Il predetto onere di lire 380 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010