LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 50
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 58/1975, dall'articolo 3 della legge regionale 48/1978, dall'articolo 13 della legge regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.
8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.
9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.
10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.
11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.
11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.
12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 752/1986, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1996.
15. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
17. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 11 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 9 sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Comma 11 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015