LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 46
 (Interventi a sostegno delle attività sportive)
(programma 2.4.5.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23/1993.
6. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.