LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 43
 (Tutela del patrimonio storico-artistico regionale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 2.4.1.)
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere finanziamenti e contributi per gli interventi di restauro e manutenzione degli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico della Regione, previsti nel programma approvato dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono assegnati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono concessi con le modalità previste dal Titolo II della legge regionale 60/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In considerazione del particolare interesse pubblico all'esecuzione delle opere programmate, nella commisurazione dei contributi si applica il terzo comma dell'articolo 41 della legge regionale 60/1976, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.695.740.414 per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.695.740.414 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 3060 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 1500 - lire 2.868 milioni;
c) capitolo 5197 - lire 1.827.740.414.

6. Corrispondentemente sul capitolo 339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è prevista per l'anno 1996 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 537/1993, per le finalità di cui alla legge 292/1968.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 46, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.