LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 42
 (Tutela dei beni artistici e storici)
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.