LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 40
 (Interventi per l'istruzione scolastica)
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 8/1995, nonché dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere i) e l), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5035 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1997 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
10. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.