LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 39
 (Interventi per l'assistenza alle persone handicappate)
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap ed al fine di favorire l'attuazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 5/1994, e sottoscritto dai soggetti pubblici interessati il 5 giugno 1995, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sostiene per l'anno 1996, con le sovvenzioni di cui al presente articolo, i servizi gestiti dai Consorzi fra enti locali delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli enti locali della provincia di Trieste.
2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono riferite alle seguenti attività:
a) attività integrative a valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico;
b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap ultraquattordicenni;
c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
d) centri residenziali per gravi e gravissimi;
e) servizi per l'inserimento lavorativo.

3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata dalle Aziende per i servizi sanitari, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di cui al comma 1.
4. Il riparto delle sovvenzioni da assegnare a ciascun Ente è effettuato per il 90 per cento in base alla spesa attestata per l'anno 1995 e per il restante 10 per cento in base ai programmi di attività. Gli enti devono trasmettere la relativa documentazione entro il 30 marzo 1996.
5. Al fine di consentire agli enti la gestione dei servizi continuativi è disposta la concessione e l'erogazione di un importo pari al 50 per cento di quello complessivamente erogato nell'esercizio 1995 ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 8/1995, quale anticipazione del finanziamento complessivo da assegnare secondo i criteri di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 16.000 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 3.900 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
11. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, L. R. 41/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 2, L. R. 23/2002