LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 38
 (Incentivazioni per l'assistenza in famiglia
di anziani e non autosufficienti)
(programma 2.2.1.)
1. I Comuni che, pur avendo presentato nei termini le relative domande, e non compresi per l'anno 1995 nel riparto dei contributi effettuato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, possono essere ammessi ai contributi medesimi per il 1995 previa presentazione di programmi graduati in conformità al disposto del suddetto articolo 23 della legge regionale 49/93.
2. Per l'ottenimento dei contributi, i Comuni, tramite l'ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite nuove istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.