Art. 36
(Strutture socio-assistenziali)
(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1997;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006;
c) lire 2.500 milioni per l'anno 2007.
7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per il completamento della ristrutturazione dell'Istituto.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 9 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.
14. Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo 4872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.