LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 (Strutture sanitarie e ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 3/1990, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.