LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 33
 (Strutture sanitarie ed ospedaliere)
(programma 2.1.2.)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 3/1990, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento concernenti le strutture sanitarie ed ospedaliere, la Giunta regionale determina annualmente le quote da destinare alle diverse finalità previste dal comma 1 e dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dal comma 4.
5 bis. La quota di fondi destinata agli interventi di potenziamento e rinnovo della dotazione strumentale assegnata alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Policlinico universitario di Udine, nonché all'Agenzia regionale della sanità viene erogata, in via di anticipazione sino all'ottanta per cento del finanziamento concesso, sulla base dei programmi di utilizzo formulati dagli enti ed approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
5 ter. La predisposizione da parte degli enti dei programmi di utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti concessi per gli interventi di cui al comma 5 bis, alla quale è subordinata l'erogazione del saldo, ha luogo con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. >>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990, come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 72.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
3. Il predetto onere complessivo di lire 62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1998, fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
5. È revocata la spesa di lire 58.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata per due quote di lire 30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della legge regionale 8/1995, e ridotta di lire 2.000 milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, associazioni ed istituzioni convenzionati con il Servizio sanitario regionale, operanti per il recupero e il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, contributi in conto capitale fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture di accoglimento.
9. Le domande per accedere ai contributi regionali di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente, associazione o istituzione richiedente;
b) progetto di massima;
c) relazione tecnica illustrativa contenente il quadro economico della spesa prevista.

10. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012