LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 32
 (Intervento straordinario per la riqualificazione della
rete ospedaliera e l'abbattimento degli indici
di spedalizzazione)
(programma 2.1.1.)
1. Nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale previsto, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12 e 27 febbraio 1995, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente per l'attuazione del primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 22 della legge regionale 13/1995.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie derivanti in particolare:
a) dalle azioni tendenti all'abbattimento degli indici di spedalizzazione ed al contestuale potenziamento dei servizi territoriali, al fine di fornire risposte adeguate alla domanda sanitaria non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extraospedaliere, in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
b) dalle azioni di riqualificazione della rete ospedaliera tendenti al migliore e più efficace trattamento delle patologie acute nelle strutture ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali.

3. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1996 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 60.000 milioni fa carico al capitolo 4374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.